Condizioni di prenotazione

Condizioni di prenotazione del Garni Hotel Arya Alpine Lodge

  • Fiori alpine delle Dolomiti
  • Nontiscordardimé (Myosotis Sylvatica)
  • Raponzolo orbiculare (Phyteuma Orbiculare)

Prenotazione a caparra confirmatoria

La prenotazione viene accettata solo per iscritto. Come garanzia della stessa richiediamo una caparra confirmatoria del 30% dell'importo totale da inviare il giorno stesso della prenotazione tramite bonifico bancario o carta di credito. La caparra viene trattenuta in caso di disdetta. La prenotazione è valida esclusivamente solo dopo la nostra conferma per iscritto, via e-mail e dopo la prestazione della garanzia di cui sopra.

 

Condizione di storno / cancel­lazione

La cancellaziona della prenotazione viene accettate solo per iscritto. Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo – nonostante ciò Le accordiamo le seguenti condizioni in caso di storno

Spese di cancellazione / penale:

fino a 31 giorni
prima del giorno d'arrivo
da 30 giorni a 15 giorni
prima del giorno d'arrivo
nelle ultime 2 settimane
prima del giorno d'arrivo
30% del soggiorno prenotato 50% del soggiorno prenotato 90% del soggiorno prenotato

In caso di mancata presentazione, arrivo posticipato o di partenza anticipata addebiteremo il 100% del soggiorno prenotato.

Per questa ragione vi consigliamo vivamente di stipulare un'assicurazione storno viaggi.

Pagamento: Il pagamento può essere effettuato tramite contanti (max 4.999,99 Euro a camera), bancomat, carta di credito VISA e MASTERCARD, bonifico bancario. I bonifici bancari vengono accettati solo se concordati ed effettuati una settimana prima del giorno di arrivo.

Per il resto sono vincolanti le “condizioni generali di contratto delle aziende alberghiere affiliate alle Associazioni Turistiche della Val Gardena” nella rispettiva stesura valida, che regolano il presente contratto alberghiero. (visualizza/nascondi )

Condizioni Generali di Contratto per le aziende alberghiere affiliate alle Associazioni Turistiche della Val Gardena

Le presenti Condizioni Generali di Contratto, di seguito anche: „CGC“, regolano i reciproci diritti ed obblighi del rapporto tra l’azienda alberghiera e l’ospite e/o il contraente instauratosi con il contratto alberghiero. Le presenti CGC non precludono accordi particolari stipulati tra l‘azienda alberghiera e l’ospite e/o il contraente, che in caso di dubbio hanno prevalenza. Gli accordi speciali devono essere in ogni caso stipulati per iscritto.

L’ospite e/o il contraente sono tenuti a leggere attentamente queste CGC e devono prestare in particolar modo attenzione alle singole disposizioni.

Art. 1 (Termini)

1.1. „albergatore“ o „azienda alberghiera“ è una persona fisica e/o giuridica, una società o un ente che dà alloggio a ospiti dietro un corrispettivo.

1.2. „contraente“ è una persona fisica e/o giuridica, una società o un ente, che stipula un contratto alberghiero quale ospite e/o quale incaricato, agente, intermediario o in qualsiasi forma per conto dell’ospite.

1.3. „ospite“ è una persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Se l’ospite non è al tempo stesso anche il contraente (p.es. compagno di viaggio ecc.), le presenti CGC sono applicate per analogia.

1.4. „contratto alberghiero“ è il contratto stipulato tra l’albergatore e il contraente e/o l’ospite, il cui contenuto è definito dalle presenti CGC.

Art. 2 (Ordine/Prenotazione)

2.1. Alla rimessa dell’ordine/prenotazione il contraente dichiara, in caso di attuazione del contratto alberghiero, di accettare le presenti CGC per sé e anche per gli eventuali ulteriori ospiti e dichiara altresì di essere autorizzato all’accettazione delle presenti CGC da parte degli ospiti per i quali viene stipulato il contratto alberghiero.

2.2. L’offerta elaborata dall’azienda alberghiera ha validità di 1 (uno) giorno di. Dopo la scadenza di questo termine l’offerta non sarà più valida e pertanto non potranno essere garantiti la disponibilità e il prezzo indicato.

2.3. L’albergatore si obbliga a confermare la prenotazione per iscritto inviando al contraente una conferma di prenotazione (con indicazione del periodo di soggiorno, dei servizi prenotati e del prezzo totale) a mezzo e-mail, telefax o per posta all’indirizzo indicato dal contraente.

2.4 Il contraente è tenuto a verificare attentamente la conferma di prenotazione e di mettersi immediatamente in contatto con l’albergatore in caso di presunta scorrettezza o incompletezza della stessa.

Art. 3 (Perfezionamento del contratto)

3.1. Il contratto alberghiero si perfeziona con l’accettazione della prenotazione del contraente da parte dell’albergatore, ossia con la trasmissione della conferma di prenotazione di cui al punto 2.3.

3.2. L’albergatore si riserva di stipulare il contratto alberghiero alla condizione che il contraente versi una caparra confirmatoria. In tal caso l’albergatore è tenuto ad informare il contraente della caparra confirmatoria richiesta prima dell’accettazione della prenotazione scritta o orale da parte dello stesso contraente. Se il contraente dichiara – per iscritto o verbalmente – il suo accordo sulla caparra confirmatoria, il contratto alberghiero si perfeziona al ricevimento, da parte dell’albergatore, del consenso del contraente in merito al pagamento della caparra confirmatoria.

3.3. La caparra confirmatoria deve intendersi quale pagamento parziale del corrispettivo pattuito.

3.4. Qualora il pagamento della caparra confirmatoria non sia avvenuto nel termine di 10 (dieci) giorni, l’azienda alberghiera si riserva il diritto di recedere unilateralmente e indenne dal contratto alberghiero e si riserva altresì il diritto a richiedere il pagamento dell’onere di storno di cui all’art. 7.

Art. 4 (Prezzo del soggiorno)

4.1. I prezzi indicati delle camere si intendono per persona al giorno salvo diversamente pattuito.

4.2. I prezzi per eventuali prestazioni supplementari (wellness, attività sportive, escursioni ecc.) verranno indicate dall’albergatore con un listino prezzi separato.

4.3. Per i soggiorni brevi l’albergatore può applicare supplementi fissi o percentuali che devono essere comunicati al contraente prima della stipula del contratto.

Art. 5 (Inizio e fine del soggiorno)

5.1. Se non è stato pattuito orario diverso, l’ospite ha il diritto di occupare i locali prenotati dalle ore 15.00 del giorno di arrivo.

5.2. I locali occupati devono essere liberati dall’ospite entro le ore 10.00 del giorno di partenza. L’albergatore è autorizzato, se i locali non vengono liberati entro il termine previsto e se non è stato diversamente pattuito tra le parti, ad addebitare il corrispettivo per un ulteriore giorno di soggiorno.

Art. 6 (Modifiche alle prenotazioni effettuate; proroga del soggiorno; partenza anticipata)

6.1. Nel caso in cui il contraente intende modificare la prenotazione già confermata, la relativa richiesta dovrà pervenire all’albergatore per iscritto, eventualmente anche a mezzo telefax o e-mail.

6.2. L’albergatore si riserva il diritto di accettare ovvero di rifiutare la modifica alla prenotazione riguardo alle proprie disponibilità. In ogni caso la modifica della prenotazione sarà considerata come recesso dal contratto alberghiero originario e di conseguenza rappresenterà la stipula di un nuovo contratto, con ogni conseguente diritto connesso.

6.3. In ogni caso l’albergatore si riserva il diritto di richiedere gli oneri di storno ai sensi delle presenti CGC.

6.4. Qualora l’albergatore decida di fare valere il diritto di cui al punto 6.3.che precede, dovrà dare comunicazione di tale intenzione al contraente prima della stipula della modifica alla prenotazione.

6.5. Il contraente non può pretendere che la sua permanenza venga protratta. Nel caso in cui il contraente comunica in tempo utile il suo desiderio di prolungare il proprio soggiorno, l’albergatore può accordare alla proroga del contratto alberghiero. L’albergatore non ha alcun obbligo a tal riguardo.

6.6. Qualora il contraente non possa lasciare l’albergo alla data di partenza stabilita, poiché a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili di forza maggiore (per es. forti nevicate, alluvioni ecc.) sono precluse tutte le possibilità di mettersi in viaggio, in tal caso il contratto alberghiero si deve intender prorogato automaticamente per tutta la durata dell’impedimento. Una riduzione del corrispettivo previsto per questo periodo è possibile soltanto qualora il contraente non possa usufruire appieno dei servizi/delle prestazioni offerte dall’albergo a causa delle condizioni atmosferiche straordinarie. L’albergatore è autorizzato a richiedere il corrispettivo corrispondente almeno al prezzo addebitato nella bassa stagione.

6.7. Qualora l’ospite dovesse partire anticipatamente, sarà comunque tenuto al saldo dell’intero costo della durata del contratto rispettivamente del totale preventivato. Ciò senza detrazione alcuna per i servizi eventualmente non usufruiti.

Art. 7 (Recesso dal contratto alberghiero – Onere di storno)

7.1. Fino a 60 giorni prima della data di arrivo prevista, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto alberghiero con dichiarazione scritta; in tal caso verrà trattenuta la caparra confirmatoria.

7.2. Al di fuori del termine fissato di cui al precedente punto 7.1. il contraente può recedere dal contratto alberghiero con dichiarazione scritta; in tal caso decorrono i seguenti oneri di storno:

- fino a 30 giorni prima della data di arrivo: il 40% del totale preventivato;

- fino a 14 giorni prima della data di arrivo: il 70% del totale preventivato;

- nei 14 giorni prima della data di arrivo e in caso di mancata presentazione („no-show“): 100% del totale preventivato;

7.3. Eventuali caparre confirmatorie già pagate saranno imputate a parziale pagamento della penale contrattuale.

Art. 8 (Diritti e obblighi del contraente e dell’ospite)

8.1. Con la stipula del contratto alberghiero, il contraente/l’ospite acquisisce il diritto dell’utilizzo usuale dei locali oggetto di contratto, delle strutture comuni dell’albergo ospitante, messe a disposizione degli ospiti senza condizioni specifiche, e del regolare servizio. L’ospite si impegna a osservare e rispettare il relativo regolamento interno vigente.

8.2. Il contraente è tenuto, al più tardi al momento della partenza, a pagare il corrispettivo pattuito nonché gli eventuali importi aggiuntivi, connessi ad ulteriori servizi/prestazioni non compresi di cui hanno usufruito lui e/o gli ospiti che la accompagnavano.

8.3. L’albergatore non è tenuto ad accettare mezzi di pagamento non in contanti e importi in valute straniere. Qualora il contraente non intendesse pagare i corrispettivi in contanti oppure in valuta ufficiale del paese, sarà suo onere informarsi presso l’albergatore sulle relative modalità di pagamento accettate prima della stipula del contratto. Se l’albergatore accetta valute straniere o pagamenti non in contanti, le spese connesse al rispettivo metodo di pagamento saranno a carico del contraente.

Art. 9 (Diritti e obblighi dell’albergatore)

9.1. L’albergatore è tenuto a fornire le prestazioni e i servizi pattuiti in una misura corrispondente al proprio standard.

9.2. L’albergatore ha facoltà di mettere a disposizione del contraente rispettivamente dell’ospite una sistemazione sostitutiva adeguata (di pari qualità), qualora ciò sia accettabile per il contraente, ed in specie quando la differenza è minima e giustificata.

9.3. La giustificazione è da ritenersi accettabile ai sensi del punto 9.2., a mero titolo esemplificativo e non limitativo, quando i locali oggetto del contratto sono diventati inagibili, quando altri ospiti occupanti i locali in questione prolungano il soggiorno, nei casi di overbooking oppure altre rilevanti esigenze dell’albergo che impongono tale decisione.

9.4. In caso che venga messo a disposizione una sistemazione sostitutiva ai sensi dei precedenti punti 9.2. e 9.3., gli eventuali costi aggiuntivi connessi alla sistemazione sostitutiva saranno a carico dell’albergatore.

9.5. Nel caso in cui il contraente richiede il servizio in camera oppure fuori gli orari ordinari (dopo le ore 20.00 e prima delle ore 6.00), l’albergatore ha il diritto di pretendere un corrispettivo aggiuntivo. Tale corrispettivo deve essere tuttavia specificato sul listino prezzi presente nella stanza. L’albergatore può anche rifiutare di fornire i suddetti servizi per ragioni aziendali.

9.6. L’albergatore ha il diritto di presentare il rispettivamente il conto parziale in qualsiasi momento.

9.7. Ai sensi dell’art. 2760 c.c. i crediti dell’albergatore per mercedi, servizi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze, sempre che queste continuino a trovarvisi. L’albergatore si riserva pertanto il diritto a domandare il sequestro conservativo per dette cose, qualora il contraente dovesse rifiutare il pagamento del corrispettivo o dovesse essere moroso nei pagamenti.

Art. 10 (Cose portate in albergo e cose consegnate)

10.1. Ai sensi dell’art. 1783 c.c. l\'albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dall’ospite in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale l’ospite dispone dell’alloggio;

- le cose di cui l’albergatore assume la custodia, fuori dall’albergo, durante il periodo di tempo in cui l’ospite dispone dell’alloggio;

- le cose di cui l’albergatore assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui l’ospite dispone dell’alloggio.

10.2. La responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

10.3. L’albergatore risponde oltre il limite di cui al punto 10.2., qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dall’ospite in albergo sia riconducibile a sua colpa.

10.4. La responsabilità dell’albergatore è illimitata:

- quando le cose gli sono state consegnate in custodia e lui le ha accettate;

- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

10.5. L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigilato.

10.6. L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

- a forza maggiore;

- alla natura della cosa.

10.7. Il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di una cosa portata in albergo deve essere immediatamente segnalata all’albergatore.

Art. 11 (Animali domestici)

11.1. Non è consentito portare presso la struttura alberghiera animali domestici.

Art. 12 (Forza Maggiore)

12.1. Ad eccezione dei casi espressamente contemplati dalle presenti CGC, l’albergatore non è responsabile di nessun danno subito dall’ospite nel caso in cui la fruizione completa o parziale dei servizi dell’albergo sia limitata per via del sopravvenire di cause di “forza maggiore”.

12.2. Per „forza maggiore“ si intende qualsiasi evento che non possa essere previsto o evitato – usando la normale diligenza del buon padre di famiglia – dall’albergatore. A puro titolo esemplificativo si indica: eventi di guerra o affini, sommosse, guerre civili, attentati terroristici, catastrofi naturali, incidenti nucleari, incendi, condizioni meteorologiche avverse, interruzioni delle vie di comunicazione, interruzioni della fornitura dei servizi luce, gas e acqua non imputabili all’albergatore, scioperi o qualsiasi altro evento comunque fuori dal controllo dell’albergatore.

Art. 13 (Diritto applicabile; Foro competente)

13.1. Il presente contratto è soggetto esclusivamente al diritto formale e materiale italiano, in particolare con esclusione delle disposizioni del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci.

13.2. Nel caso in cui il contraente non fosse un consumatore ai sensi del D.lgs. del 06.10.2005, n. 206, le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione od esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Art. 14 (Disposizioni finali)

14.1. Qualora singole clausole e/o disposizioni del presente contratto fossero non valide e/o nulle o fossero dichiarate nulle e/o invalide e/o comunque non applicabili, ciò non toglie piena valenza e efficacia a tutte le altre clausole e/o disposizioni delle presenti CGC che resteranno in ogni caso valide.

14.2. In caso di lacune originarie o sorte nella presente disciplina contrattuale si applicano le relative disposizioni di legge.

 

Informazione obbligatoria ai sensi del Regolamento UE n. 524/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio
Piattaforma per la risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR) della Commissione europea: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

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